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Cos'è il Consenso Informato

L’articolo 32 della Costituzione italiana sancisce il diritto alla salute e al secondo comma prevede che:

 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

 

Da qui si deduce il principio del consenso informato che è alla base del rapporto che si viene a creare tra il medico e il paziente.

Ogni soggetto prima di sottoporsi a qualsiasi trattamento sanitario deve poter leggere attentamente il consenso informato, ovvero un documento in cui vengono riportate tutte le informazioni relative all’esame o all’intervento che si dovrà effettuare.

La stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 509 del’11 gennaio 2023 è intervenuta in materia di danno da consenso informato in caso di omesse informazioni da parte del personale medico relative ad un trattamento sanitario da effettuarsi. La Corte ha confermato la natura autonoma del danno da consenso informato rispetto al danno biologico. 

Da ciò ne consegue che il medico ha l’obbligo, quindi, di fornire informazioni dettagliate relative ai rischi, ai risultati conseguibili e alle possibili conseguenze negative che potrebbero derivare da un trattamento sanitario, tra cui anche un aggravamento della preesistente condizione di salute o il mancato miglioramento.

In questo modo, attraverso il consenso informato il paziente liberamente e autonomamente può decidere se iniziare un determinato trattamento o meno.

Il dover prestare il proprio consenso rappresenta l’esercizio del diritto soggettivo all’autodeterminazione, grazie al quale il paziente può in qualunque momento decidere se rifiutare una terapia o interromperla.

 

Il consenso non può mai essere presunto o tacito e sarà onere della struttura dimostrare di aver fornito tutte le informazioni necessarie.

Il paziente adeguatamente informato sarà così libero di esercitare altri diritti tra cui:

  • Il diritto di scegliere altre operazioni terapeutiche;
  • La facoltà di acquisire altri pareri sanitari;
  • La facoltà di scegliere se rivolgersi ad un altro medico o ad un’altra struttura che possa offrire maggiori garanzie;
  • Il diritto di rifiutare l’intervento o la terapia;
  • La facoltà di accettare le eventuali conseguenze di un intervento.

 

La violazione da parte del medico del dovere di informazione genera due tipologie di danno:

  • Danno alla salute: se il paziente fosse stato correttamente informato dei rischi, avrebbe potuto decidere di rifiutare il trattamento per non subire conseguenze invalidanti;
  • Danno da lesione del diritto all’autodeterminazione: questo danno si genera poiché il paziente avrebbe potuto scegliere di eseguire un altro trattamento o in tutti i casi in cui abbia subito qualunque altro pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale.

 

Eseguire un intervento senza il consenso informato rappresenta la commissione di un illecito.

Inoltre, anche nel caso in cui è stato eseguito un intervento correttamente ma il paziente non era stato precedentemente informato degli eventuali effetti pregiudizievoli e non aveva dato il suo consenso, egli ha diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione. Il danno consisterebbe nella preclusione per il soggetto della facoltà di prepararsi ad un intervento inaspettato o di rivolgersi ad un altro medico o ad altra struttura.

In questo caso il paziente ha l’onere di dimostrare che dall’omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono derivate conseguenze dannose, tra cui sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso. Il paziente dovrà dimostrare il nesso casuale tra l’inadempimento (ovvero l’obbligo di informazione) e il danno.

 

Il medico e la struttura vengono meno all’obbligo di fornire un valido consenso informato anche quando il consenso viene acquisito con modalità improprie, ad esempio con un modulo generico.

 

Infine, nel caso in cui un paziente è stato sottoposto ad un intervento che non gli ha cagionato alcun danno ma del quale però non era stato informato, non ha diritto al risarcimento nel momento in cui avrebbe scelto comunque di sottoporsi allo stesso intervento se ne fosse stato informato.

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